La prelazione agraria
Il contenuto essenziale è l’attribuzione a un soggetto, il preferito, del diritto di acquistare il fondo che il proprietario intende mettere in vendita, già oggetto di preliminare con il terzo acquirente, dietro corrispettivo di una somma di denaro pari al prezzo pattuito con il terzo stesso.
In capo all’obbligato ex lege vige l’obbligo di informare l’avente diritto alla prelazione dell’intenzione di vendere nonché di comunicare le condizioni di vendita al fine di porre quest’ultimo nelle condizioni di poterlo esercitare.
Le norme sulla prelazione agraria hanno la natura di norme di ordine pubblico, e dunque inderogabili, in quanto poste a tutela della collettività
La violazione delle stesse non comporta la nullità del contratto di compravendita stipulato con il terzo privo del diritto in questione, ma attribuisce al prelazionario il diritto potestativo al riscatto (retratto) del terreno alienato al terzo. L’esercizio del diritto di riscatto è sottoposto alla condizione legale del pagamento del prezzo a favore dell’acquirente nel termine di sei mesi decorrenti dal momento di esercizio del diritto.
Normativa
Il legislatore italiano ha introdotto nell’ordinamento la prelazione agraria, disciplinata dalla L. 26 maggio 1965, n.590, art. 8 [prelazione del conduttore coltivatore diretto] e dalla L. 14 agosto 1971, n.817, art. 7 [prelazione del proprietario confinante coltivatore diretto], al fine di preservare la struttura fondiaria agricola, promuovere la stabilità del settore agricolo e favorire la distribuzione equa della proprietà terriera.
Relativi alla materia troviamo anche gli articoli 8(11), 9(12), 16, 5° comma(13), della l. 14 agosto 1971, n. 817; l’art. unico della l. 10 maggio 1976, n. 265(14) e l’art, unico l. 8 gennaio 1979, n.2.
La normativa in vigore in materia di prelazione agraria è rimasta quasi inalterata dal momento della sua introduzione nel 1965 fino ad oggi. Nonostante alcuni interventi più recenti (tra cui: quello del 18 maggio 2001 n. 218 in favore degli imprenditori agricoli tra i 18 e i 40 anni al fine di incentivare l’ingresso dei giovani in agricoltura; quello del 29 marzo 2004 n. 99 con cui si è esteso il diritto di prelazione alle società agricole di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto; quello del 24 giugno 2014 n. 91 che aggiunge nel novero dei prelazionari le società cooperative di cui almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile), la normativa nel suo impianto complessivo è rimasta ferma dinnanzi agli sviluppi che hanno operato sia a livello comunitario, sia nazionale, evidenziando ancora una volta una considerevole arretratezza, specie in relazione alla figura dell’agricoltore la quale non è più quella di un tempo, lasciando spazio ad imprenditori agricoli caratterizzati da professionalità.
Soggetti titolari del diritto
Coltivatore Diretto
La figura del coltivatore diretto rappresentava, all’epoca in questione, l’archetipo predominante, se non esclusivo, dell’imprenditore agricolo individuale. Infatti, le alternative erano meramente rappresentate dai “non coltivatori diretti”.
Tale figura corrispondeva a una realtà sociale caratterizzata da imprese a conduzione familiare largamente diffuse e beneficiava di una particolare protezione normativa, direzionata costituzionalmente (art. 47, comma 2 della Costituzione) e assicurata attraverso l’intervento degli organi politici allora preminentemente influenti, mediante l’organizzazione professionale di categoria maggioritaria.
Il consolidamento di questa struttura, attraverso l’acquisizione della proprietà del fondo precedentemente coltivato tramite contratto agrario, mirava altresì a superare l’opposizione, che la normativa dei contratti agrari tendeva solamente a mediare, tra gli interessi del proprietario e quelli dell’individuo che dedicava alla coltivazione sia la propria iniziativa economica che l’attività lavorativa personale.
Tale obiettivo specifico era il fulcro delle disposizioni favorevoli introdotte dalla legge del 1965, che emancipava la figura del coltivatore dalla limitata concezione di piccola proprietà contadina, aprendo le porte a una più moderna visione della proprietà coltivatrice. La creazione di tale proprietà era perseguita mediante la legge n. 590, la quale, affiancando ai tradizionali interventi finanziari e fiscali (fondati precedentemente dal d.lgs. 24 febbraio 1948, n. 114), stabiliva espressamente il diritto di prelazione a favore del mezzadro, del colono, del compartecipe e dell’affittuario coltivatore diretto del fondo.
Il coltivatore diretto è dunque una figura centrale nel diritto agrario italiano, rappresentando un modello di agricoltura che valorizza il lavoro personale e la gestione diretta delle attività agricole.
Il coltivatore diretto, secondo quanto disposto dall’art. 31 l. 590/65, è colui che direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione di fondi ed all’allevamento e governo del bestiame, purché la forza lavoro sua e dei membri del suo nucleo familiare, che collaborano con lui nell’esercizio dell’attività, non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell’azienda agricola.
Non rileva ai fini del riconoscimento della qualità di coltivatore diretto, l’età avanzata del prelazionario. Sarà invece, compito del giudice verificare se le condizioni del soggetto, in relazione all’età, sono tali da permettergli di rispondere positivamente alla richiesta di capacità contributiva.
Fra le diverse forme di prelazione legale esiste una gerarchia. La prelazione del partecipante all’impresa familiare prevale su quella del coerede, che a sua volta prevale su quella dell’affittuario, che infine prevale su quella del confinante.
Conduttore del fondo
I soggetti ai quali spetta primariamente il diritto di prelazione sono, in base all’art. 8 comma 1 l. n. 590/65, coloro in possesso di un contratto agrario di affitto (di mezzadria, di colonia e compartecipazione), escluso quello stagionale e quello per le concessioni per coltivazioni intercalari, in quanto riguardanti rapporti agrari non stabili.
Si tratta di una prelazione di tipo legale che configura un diritto potestativo dove il prelazionario, in questo caso il conduttore del fondo, ha la facoltà di determinare la conclusione di un contratto con la sola manifestazione di volontà.
Il verificarsi di gravi inadempimenti dei suoi obblighi contrattuali da parte dell’affittuario potrebbe comportare la perdita del diritto di prelazione, qualora per questi motivi sia venuto meno il contratto o, in alternativa, per recesso. In proposito la giurisprudenza ha affermato che “La sentenza passata in giudicato che pronuncia la risoluzione del contratto, poiché il suo effetto retroagisce, a norma dell’art. 1458 c.c., al momento dell’inadempimento, così ex tunc eliminando tale presupposto del diritto, esclude la pretesa dell’affittuario quando tragga origine da inadempienze di costui anteriori all’esercizio della prelazione/riscatto, accertate con sentenza passata in giudicato” (Cass., 12 marzo 1991, n. 2566 e Id., 10 dicembre 1996, n. 10985; 10 marzo 2010, n. 5771).
Sempre l’art 8 l. 590/65, al terzo comma, attribuisce un diritto di prelazione anche ai componenti della famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, nel caso in cui uno di essi intenda vendere la sua quota, sempre che essi siano coltivatori manuali o continuino l’esercizio dell’impresa familiare in comune.
L’elencazione della tipologia di contratti a cui viene applicato il diritto di prelazione non è intesa tassativa essendo comprensiva di qualunque contratto agrario cui sia parte un coltivatore diretto e secondo la sentenza della Cass., 19 marzo 1979, n. 1608, in Riv. notar., 1979, II, p.834, si specifica che debba avere per oggetto la concessione del fondo.
È riconosciuto il diritto di prelazione all’affittuario titolare di un contratto di affitto, per un periodo non inferiore a due anni (inizialmente previsto un requisito quadriennale) che non abbia, nel biennio precedente, venduto altri fondi rustici, di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Il conduttore del fondo non avrà diritto di prelazione qualora il contratto tra proprietario e affittuario non sia stato stipulato, correttamente stipulato (contratto nullo ai sensi dell’art. 4 comma 7 della l. 29 maggio 1967, n. 367) o nel caso in cui sia scaduto, anche qualora egli continui a detenere il fondo.
La giurisprudenza ha negato il diritto di prelazione ai titolari di contratti di affitto di terreno pascolativo o di vendita di erbe, in considerazione del fatto che il loro scopo consiste nell’utilizzo della terra esclusivamente per il bestiame e non al fine della diretta coltivazione. Viene ulteriormente negata per i contratti di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali e per le concessioni per coltivazioni intercalari, in quanto trattasi di rapporti agrari non stabili. Ha però considerato attività essenzialmente agricola l’ittiocoltura.
La qualità di allevatore deve avere funzione complementare o aggiuntiva rispetto a quella di coltivatore, non potendo il mero allevatore o gestore del bestiame usufruire del diritto. di prelazione agraria. Tuttavia, va considerato che, potendo le due attività concorrere e coesistere, sono da considerare entrambe nel calcolo della capacità lavorativa (Cass. 9 agosto 1988 n. 4894; 29 gennaio 1996, n. 684).
La prelazione agraria può essere esercitata anche nel caso di nuovo affitto del fondo, e, infatti, è il diritto di vedersi preferito, a parità di condizione, in caso di nuovo affitto.
Proprietario confinante
Il diritto di prelazione del proprietario confinante è stato riconosciuto successivamente rispetto al conduttore del fondo. Più precisamente con l’art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817.
In tema di prelazione agraria, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione e il diritto di riscatto in caso di violazione della prelazione, se ricorrono tutte le condizioni previste dalla disciplina; ne consegue che il diritto di prelazione del confinante si configura come un nuovo e distinto diritto subordinato alle stesse condizioni indispensabili richieste in capo all’affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipe insediato sul fondo in vendita (Cass. 27 marzo 2024, n. 8338).
La posizione del proprietario confinante rispetto a quello del conduttore del fondo resta sussidiaria: infatti, potrà essere esercitata solo nel caso in cui sui fondi stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.
Si precisa che anche nel caso di rinuncia al diritto di prelazione da parte dei soggetti citati all’art. 8 della legge 590/65, questo non potrà essere esercitato dal confinante, in quanto l’esistenza di un soggetto insediato sul fondo ed avente i requisiti per l’esercizio del diritto permette l’esclusione di ogni altro soggetto da tale diritto.
Affiché si configuri una situazione ostativa all’esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante, sarà però necessario un insediamento effettivo e stabile, ovvero destinato a durare nel tempo.
A tal proposito la Cassazione ha chiarito che “se è vero, in linea di principio, che non è la formale stipula del contratto di affitto del fondo in vendita ad impedire l’esercizio della prelazione del confinante, ma l’effettivo insediamento dell’affittuario sul fondo stesso, va peraltro considerato che tale effetto preclusivo non può scaturire da una temporanea presenza sul fondo predisposta ed attuata proprio per dedurre l’altrui diritto di prelazione, risolvendosi in una messinscena come, ad avviso dei giudici di appello, avvenuto nella fattispecie. Si osservi che, accogliendosi la soluzione poco sopra caldeggiata, di un onere della prova del fatto impeditivo addossato all’alienante (che contesti la prelazione esercitata dal confinante a seguito della denuntiatio) ovvero all’acquirente riscattato, ne consegue che grava su costoro anche la dimostrazione dell’effettività e stabilità dell’insediamento sul fondo di un coltivatore.” (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1112).
Esiste un caso però, in cui il coltivatore diretto proprietario confinante del fondo rustico posto in vendita, può esercitare comunque la prelazione, nonostante sul fondo vi sia un affittuario: è il caso in cui quest’ultimo rinunci alla proroga legale del contratto di affitto o ne invii disdetta.
La Cassazione, con sentenza del 16 marzo 2021, n. 7292 ha poi stabilito che “In presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di cui all’art. 7, comma 2, n. 2, della l. n. 817 del 1971, e, ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell’esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, la scelta del soggetto preferito è compito riservato al giudice del merito, che dovrà accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla prelazione, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma ed in applicazione, inoltre, degli specifici criteri preferenziali dettati dall’art.7 del d.lgs. n.228 del 2001”.
“Il diritto di prelazione spetta anche al confinante divenuto proprietario del fondo in base ad un contratto risultante da scrittura privata non trascritta, purché di data certa e a condizione che egli sia stato indicato come nuovo proprietario dal suo dante causa al proprietario del fondo offerto in vendita, così da permettere a quest’ultimo di comunicare al nuovo confinante la proposta di alienazione” (Cass. 12963/2005).
Questa giurisprudenza ravvisa, come principale intenzione del legislatore nell’attribuire il diritto di prelazione, quella di facilitare la creazione di aziende agricole di vaste dimensioni mediante l’accorpamento di fondi contigui consentendo in tal modo di mantenere la continuità e l’integrità delle aziende agricole e di promuovere un uso più efficiente del terreno agricolo.
Rispetto al diritto di prelazione del conduttore, quello del confinante presenta inevitabilmente delle differenze: tuttavia, il diritto di prelazione del confinante presenta gli stessi presupposti o condizioni richiesti dall’art. 8:
– la qualità di coltivatore diretto (la quale deve riferirsi alla coltivazione del fondo di proprietà confinante con quello posto in vendita, essendo appunto riconosciuto solo a coloro che si trovino in un particolare rapporto con il fondo confinante in vendita);
– la coltivazione biennale del fondo (non è necessaria la titolarità del fondo per un periodo di due anni, risultando legittimata la coltivazione biennale in base a titoli diversi, purché tutti legittimanti la prelazione) (Cass. 12 febbraio 2002, n. 1971; 31 ottobre 2008, n. 26286; 15 marzo 2011, n. 6017);
– la mancata vendita nel biennio precedente (che si riferisce agli altri fondi di appartenenza del confinante);
– una forza lavorativa adeguata alle esigenze di coltivazione, tenendo conto sia dell’eventuale fondo oggetto di vendita sia quelli già di proprietà del confinante, considerando l’ampliamento che la proprietà subirebbe con l’aggiunta del nuovo fondo.
La Cassazione ha poi stabilito che “ Non può, infatti, non ribadirsi, in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in tema di rapporti agrari, nel caso in cui il fondo confinante con quello posto in vendita appartenga in comproprietà a più persone, il diritto di prelazione e, quindi, quello di riscatto, appartiene non alla collettività dei proprietari impersonalmente, ma a ciascun comproprietario che sia coltivatore diretto con la conseguenza che il mancato esercizio del diritto congiuntamente da parte di tutti i comproprietari non incide negativamente sulla posizione del singolo che lo abbia esercitato, configurandosi nell’inazione degli altri comproprietari una rinuncia al diritto stesso” (Cass. 27 novembre 1998, n. 12025) riconoscendo il diritto di prelazione anche a chi sia comproprietario del fondo a confine, ma non anche a chi sia invece comproprietario e coltivatore, in via esclusiva, della metà dello stesso fondo oggetto di cessione (Cass. 19 febbraio 1985, n. 1455).
Sarà poi onere del proprietario confinante provare la relativa assenza di insediamenti sul fondo, secondo i criteri fissati dall’art. 2697 c.c.
Dovrà quindi provare che sul fondo non siano insediati affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, oppure che il loro insediamento non ha carattere di stabile presenza.
Affinché il diritto di prelazione venga riconosciuto al proprietario confinante è necessario, inoltre, che i fondi si trovino in una vera e propria contiguità materiale e non funzionale.
La tipologia di contiguità che viene richiesta può essere determinata sulla base di due possibili criteri: quella materiale o fisica e quella funzionale. Sono confinanti secondo contiguità materiale i fondi caratterizzati da reciproco contatto lungo una comune linea di demarcazione (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6644; 14 febbraio 1986, n. 895; 10 febbraio 1987, n. 1433; 20 marzo 1987, n. 4621; la sussistenza del richiesto contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione è però stata negata qualora i due fondi abbiano in comune esclusivamente un “punto” ideale (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1106)). Mentre sono confinanti secondo il criterio della contiguità funzionale i fondi caratterizzati da adiacenza effettuale (Cass. 19 febbraio 1981, n. 1029; 21 febbraio n. 1985, n. 1548; 31 gennaio 1986, n. 632).
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno adottato il primo criterio, ovvero quello materiale, precisando che fondi confinanti sono quelli uniti da reciproco contatto lungo una comune linea di demarcazione, puramente ideale o variamente materializzata (con muri, siepi, recinzioni ecc.), che delimita l’estensione di un terreno, affermando quindi che solo in tal caso spetta al proprietario del terreno confinante con il terreno posto in vendita il diritto di prelazione (Sent. 25 marzo 2988, n. 2582).
Ai fini del diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall’art 7 della l. n. 817 del 1971, la confinanza richiesta dalla legge non deve sussistere per l’integrità del confine, essendo sufficiente che essa non sia limitata ad un solo punto (Cass. Civile 16 marzo 2021, n. 7292), ovvero si ritiene necessario che i fondi abbiano una linea di confine in comune, ancorché ridotta ma non irrilevante.
Esistono tuttavia ipotesi in cui, dei veri e propri ostacoli fanno venir meno la contiguità necessaria all’esercizio del diritto. A tal proposito la giurisprudenza è intervenuta dando dei chiarimenti.
Essa esclude il diritto di prelazione in presenza di ostacoli tra i due fondi come, ad esempio, una strada pubblica, una ferrovia, una strada vicinale, che nonostante sia originariamente di proprietà privata, nel corso del tempo è stata assoggettata ad uso pubblico. Altri esempi di interventi giurisprudenziali riguardano i corsi d’acqua, i quali generalmente rappresentano impedimenti alla contiguità.
Sono considerati tali tutti i corsi d’acqua di carattere pubblico o demaniale.
Una striscia di terreno di proprietà di terzi impedisce, anch’essa, la contiguità.
La prova della contiguità deve essere presentata dal confinante che agisce in prelazione attraverso il titolo di proprietà del suo fondo o in alternativa, i certificati catastali.
Vi possono poi essere casi in cui una parte del fondo posto in vendita abbia destinazione agricola e un’altra parte destinazione urbana. In questo caso risulta solo il proprietario del fondo confinante con la parte a destinazione agricola titolare del diritto di prelazione agraria (Cass. 9 marzo 2012, n. 3727).
Altro caso da considerare si configura quando il proprietario del fondo oggetto di vendita si riserva di conservare una striscia di terreno (c.d. cintura di castità) che si interpone tra il fondo in vendita e quello confinante precludendo così il diritto di prelazione del confinante stesso, quando codesta striscia ha una propria autonomia strutturale e funzionale, suscettibile quindi di obiettiva utilità (Cass. 25 luglio 1990, n. 7503).
In caso contrario, ovvero quando la striscia di terreno risulti inidonea a qualsiasi sfruttamento, verranno riconosciuti gli estremi di un atto elusivo del diritto spettante al confinante (Cass. 8 aprile 1988, n. 2781).
L’esercizio di questo artificio non importa la nullità della vendita ai sensi degli artt. 1344 e 1418 c.c., in quanto la sanzione prevista in questi casi la troviamo nelle disposizioni sul retratto agrario, lasciando improduttiva la condizione di distacco dei fondi (Cass. 27 luglio 1990, n. 7579).
Partecipanti all’impresa familiare
Il diritto di prelazione dei partecipanti all’impresa familiare viene disciplinato dall’art. 8 comma 3 della l. 590/65 il quale recita che qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreché siano coltivatori manuali o continuino l’esercizio dell’impresa familiare in comune.
Secondo l’art 230 bis c.c. si intendono partecipanti all’impresa familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
La funzione della prelazione riconosciuta ai componenti della famiglia coltivatrice mira a consolidare l’impresa coltivatrice familiare, permettendo di raggiungere dimensioni economicamente efficienti.
Secondo la lettera della norma, e l’applicazione giurisprudenziale, tale diritto richiede che ricorrano i seguenti presupposti: lo stato di comunione del fondo; la vendita della quota del fondo ad opera dell’appartenente alla famiglia coltivatrice; la condizione che gli altri appartenenti esercenti la prelazione svolgano nell’ambito della famiglia attività di coltivazione o continuino diversamente l’esercizio dell’impresa familiare (Cass. 1° giugno 1977, n. 2226).
Importante sottolineare che il comma 10 prevede inoltre che se il componente della famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l’azienda, gli altri componenti hanno il diritto di “riscattare” la quota di fondo spettante a quel componente.
Si tratta evidentemente di un riscatto distinto da quello previsto dallo stesso art. 8 al comma 5. In questo caso il riscatto verrà eseguito versando il prezzo ritenuto congruo dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempre che l’acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti.
In tale ipotesi quindi, il negozio del riscatto può essere esperito nel caso in cui il titolare della quota si opponga alla vendita, mediante la procedura giudiziaria delle vigenti leggi per l’affrancazione dei canoni enfiteutici.
Famiglia coltivatrice
Diversamente è previsto nel caso in cui un componente della famiglia coltivatrice intenda esercitare il diritto di prelazione nei confronti di un fondo agricolo appartenente a terzi.
Il quesito che ci si pone tratta se il diritto di prelazione debba ritenersi competere alla famiglia coltivatrice, quale titolare del rapporto di affitto o se il diritto spetti solo a chi assume una posizione maggiormente qualificata.
Una sentenza della Cassazione del 1979 aveva stabilito che spetta solo al titolare di uno dei rapporti agrari la prelazione agraria di cui alla l. 590 del 1965 e non anche ad altri soggetti che coltivano il fondo in quanto a lui legati da altri rapporti e ai quali lo stesso titolare non è legittimato a trasferire il diritto in questione.
Successivamente è stata introdotta la legge n. 203 del 1982 la quale recita “La famiglia coltivatrice è un organismo collettivo formato dai familiari dei consorziati e finalizzato all’esercizio in comune dell’impresa agricola: si tratta, in sostanza, di una società semplice, soggetta alla regola dell’amministrazione disgiuntiva, con la conseguenza che, quando, per una qualsiasi ragione, sia mancata la designazione del rappresentante, ciascun membro ha il potere di rappresentare il gruppo nei confronti del concedente, il quale, a sua volta, può agire nei confronti di uno solo dei membri per la risoluzione del contratto“.
In conseguenza di ciò la famiglia coltivatrice ha ottenuto il suo riconoscimento: il diritto di prelazione dell’affittuario viene, oggi, riconosciuto alla famiglia coltivatrice e non solo al capofamiglia che risulta formalmente come titolare del contratto di affitto.
La presente legge viene applicata solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, rimanendo applicabile, per i contratti stipulati in epoca anteriore, la normativa precedente.
La linea sopra citata è stata sottolineata anche dalla Cassazione, la quale ha confermato che, antecedentemente all’entrata in vigore della legge del 6 maggio 1982, i soli soggetti abilitati all’esercizio del diritto di prelazione erano quelli elencati dalla legislazione vigente.
Tuttavia, non è stato chiarito se il diritto di prelazione spetti alla famiglia coltivatrice nel suo insieme, oppure a ciascuno dei soggetti che partecipano alla coltivazione del fondo quali membri della famiglia.
A tal proposito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3626 del 17 aprile 1996 ha stabilito che “La disciplina dell’impresa familiare coltivatrice di cui all’art. 230 bis cod. civ., si applica, in quanto compatibile, anche all’impresa familiare coltivatrice (art. 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203) che è una specie del più ampio “genus” dell’impresa familiare.
Tuttavia, però non si riscontrano sentenze della Corte di Cassazione che concretamente riconoscano la prelazione all’impresa familiare.
Coerede
Si stabilisce all’art. 8 comma 12 della l. 590/65 una preferenza riconosciuta ai coeredi, coltivatori diretti, anche rispetto al conduttore coltivatore del fondo stesso.
Infatti, il citato art. 8 comma 1 soccombe all’art. 732 c.c. il quale antepone il diritto del coerede rispetto a quello di qualsisia soggetto (Cass. 11 settembre 2017, n. 2105), stabilendo che qualora il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di esse, deve notificare la proposta di alienazione indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
Questo diritto deve essere esercitato entro il termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Si presuppone perciò che via sia una comproprietà ereditaria pro indiviso.
Si precisa che la preferenza del coerede, art. 732 c.c., viene attribuita, come per l’art 8 comma 12, soltanto nell’ipotesi in cui la comunione ereditaria sia ancora in essere e non si sia verificata la divisione ereditaria, ovvero nell’ipotesi in cui i coeredi siano diventati ormai semplici comunisti.
In questo caso il diritto di prelazione spetterà al coltivatore diretto affittuario del fondo.
La sovrapposizione delle due normative, ovvero dell’art. 8 e dell’art. 732 c.c., si dirime dando precedenza alla prelazione del coerede art. 732 c.c. qualora sia venduta la quota, o una sua frazione aritmetica, di un fondo indiviso facente parte di una comunione ereditaria. Il diritto di prelazione del coerede, di cui all’art. 732 cod. civ., prevale quindi, sul diritto di prelazione del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante, previsto dall’art. 8 della legge n. 590 del 1965, sia che l’asse ereditario sia costituito soltanto da quel fondo sia che l’asse consista di altri cespiti; prevale, invece, il diritto di prelazione previsto dal citato art. 8 qualora oggetto del trasferimento sia un fondo o una quota di esso considerati nella loro determinata individualità, secondo l’incensurabile apprezzamento del giudice di merito, il quale ritenga, cioè, che con l’atto di cessione non si è operata la sostituzione del terzo acquirente al venditore nella quota o frazione di quota ereditaria a questi spettante. Nel secondo caso, peraltro, ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 8, il coerede coltivatore diretto, “a preferenza” degli altri coeredi non coltivatori diretti, può esercitare il diritto di prelazione “a precedenza” rispetto a quello spettante all’affittuario, mezzadro, colono, compartecipante, quale coltivatore insediato nel fondo (Cass. 23 febbraio 2009, n. 4345).
Se oggetto di trasferimento a titolo oneroso risulta essere una quota di fondo rustico, condotto in affitto da un coltivatore diretto, che contemporaneamente, sia anche coerede con l’alienante di quel fondo, il diritto di prelazione previsto in suo favore dall’art. 8 l. 590/65 (in quanto conduttore coltivatore diretto del fondo in vendita) concorre, senza escluderlo, con il diritto di prelazione previsto in suo favore dall’art. 732 c.c. (quale coerede dell’alienante). Da ciò deriva che il titolare (di tali diritti di prelazione) può esercitare, nel rispetto delle rispettive norme, in via principale una prelazione e in via subordinata, l’altra, senza che tale condotta processuale possa essere interpretata dal giudice di merito come rinunzia alla prelazione esercitata esclusivamente subordinatamente al rigetto di quella esercitata in via principale (Cass. 24 febbraio 2010, n. 4497).
Qualora però il venditore sia componente di famiglia coltivatrice, va da sé che il diritto di prelazione compete ai componenti della famiglia coltivatrice, avendone la priorità.
Ove nessuno di essi voglia esercitare la prelazione, il diritto passa al coerede coltivatore diretto e solo nel caso in cui anche quest’ultimo non lo eserciti, diventerà l’affittuario coltivatore diretto del fondo il possessore del diritto.
Si evidenzia quindi che il diritto di prelazione conseguito dal coerede prevale su quello del coltivatore diretto affittuario solo qualora il coerede sia egli stesso coltivatore diretto, come espresso dalla Corte di Cassazione, andando così a inserire un requisito che l’art. 732 c.c. non richiedeva.
All’interno della comunione ereditaria ciascuno dei coeredi è libero di trasferire la propria quota di fondo rustico all’uno o all’altro coerede, non essendo applicabili tra i coeredi le limitazioni all’autonomia negoziale che discendono dalla prelazione riconosciuta dalla l. 590/65 a favore del coerede coltivatore diretto (Cass. 11 Settembre 2017, n. 21050).
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
L’imprenditore agricolo professionale (IAP) rappresenta una figura centrale nel panorama agrario italiano, soprattutto a partire dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 99 del 2004. Questo decreto ha segnato un passo significativo, non solo introducendo formalmente la figura dell’IAP, ma anche estendendo ad essa diritti e agevolazioni che erano originariamente riservati ai coltivatori diretti.
Con l’introduzione dell’IAP è stato concesso agli imprenditori agricoli professionali di accedere alle stesse agevolazioni. Questo cambiamento ha comportato un ampliamento delle opportunità per chi si dedica all’agricoltura in modo professionale, uscendo dal concetto di dimensione familiare e di coltivazione diretta.
Il d.lgs. n. 99 del 2004 ha definito l’IAP come colui che, in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali (regolamento n. 1257/1999), dedica all’attività agricola almeno il cinquanta percento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività agricole almeno il cinquanta percento del proprio reddito complessivo.
Per l’IAP che operi in zone svantaggiate indicate dall’Unione Europea i requisiti si riducono a un quarto del tempo di lavoro e un quarto del reddito globale da lavoro.
Questa definizione ha permesso di includere una vasta gamma di imprenditori che operano nel settore agricolo, riconoscendo il requisito della professionalità e l’impegno dedicato alla gestione delle imprese agricole.
La presenza dei requisiti viene accertata dalle Regioni.
L’estensione delle agevolazioni fiscali e creditizie agli IAP, a condizione che il soggetto sia iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, ha avuto un impatto significativo sulla struttura delle imprese agricole italiane. Ha permesso a queste imprese di beneficiare di condizioni più favorevoli per l’accesso al credito e per la gestione fiscale, incentivando così l’investimento nel settore agricolo e promuovendo l’innovazione e la crescita economica. Inoltre, l’equiparazione dell’IAP al coltivatore diretto in termini di accesso alle agevolazioni ha contribuito a rendere più dinamico il settore, aprendo nuove possibilità per l’ingresso di giovani imprenditori e per lo sviluppo di nuove attività agricole. Questo ha poi consentito di usufruire, tra l’altro, delle agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.
Una delle principali conseguenze dell’inserimento dell’IAP è stata la possibilità per queste figure di accedere al diritto di prelazione agraria, originariamente riservato ai coltivatori diretti, grazie all’introduzione della legge 154/2016, secondo cui chi mette in vendita un fondo rustico deve riconoscere il diritto di prelazione anche all’imprenditore agricolo professionale confinante con il terreno oggetto di cessione. Il diritto di prelazione consente di avere la priorità nell’acquisto di terreni agricoli confinanti con quelli già posseduti o coltivati. L’estensione di questo diritto agli IAP ha rappresentato un riconoscimento della loro importanza nel panorama agricolo italiano e ha facilitato il processo di consolidamento delle proprietà agricole, contribuendo a creare unità produttive più efficienti e competitive.
La legge prevede però che l’esercizio del diritto possa essere esercitato solo dallo IAP che sia confinante e non affittuario.
Tuttavia, l’applicazione pratica del diritto di prelazione per gli IAP ha sollevato alcune questioni interpretative e operative. In particolare, è stato necessario definire con precisione i requisiti per il riconoscimento della qualifica di IAP e stabilire le modalità attraverso le quali questi imprenditori possono esercitare il diritto di prelazione. È emerso che, per poter beneficiare del diritto di prelazione, l’IAP deve essere iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese e deve dimostrare di possedere i requisiti di professionalità e di reddito stabiliti dalla normativa.
In sostanza, affinché lo IAP possa esercitate il diritto di prelazione è necessario che:
– sia proprietario, anche per quota indivisa, di fondo agricolo confinante con quello posto in vendita e lo conduca per un periodo non inferiore a due anni, con possibilità di sommatoria dei periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi, purché tutti legittimanti la prelazione (Cass. 12 febbraio 2002, n. 7244);
– non abbia venduto nel biennio precedente terreni agricoli per un importo superiore a mille lire;
– sia iscritto alla previdenza agricola (escludendo le società IAP);
– il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri da questi posseduti in proprietà, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa sua e della sua famiglia.
Nei riguardi dell’ultimo requisito bisogna evidenziare come, a differenza di quanto richiesto al coltivatore diretto, l’imprenditore agricolo professionale dovrà dimostrare che il limite del triplo della superficie non dovrà essere superato non solo per i terreni già posseduti, ma considerando anche quelli che si andrà ad acquistare, requisito generalmente richiesto per il proprietario confinante.
Inoltre, l’introduzione dell’IAP ha richiesto un adattamento delle normative preesistenti per assicurare che queste figure potessero effettivamente beneficiare dei diritti e delle agevolazioni previste. Questo processo di adattamento non è stato privo di difficoltà, in quanto ha richiesto un bilanciamento tra la tutela delle figure tradizionali del coltivatore diretto e l’inclusione dei nuovi imprenditori agricoli professionali.
L’introduzione dell’IAP ha rappresentato una significativa evoluzione nella normativa agraria italiana, ampliando le opportunità per gli imprenditori agricoli e contribuendo a modernizzare il settore. L’estensione delle agevolazioni fiscali e creditizie, nonché del diritto di prelazione, ha permesso di riconoscere il ruolo fondamentale degli IAP nello sviluppo dell’agricoltura italiana, promuovendo una maggiore efficienza e competitività delle imprese agricole. Tuttavia, l’applicazione di queste nuove disposizioni ha richiesto un attento lavoro di interpretazione e adattamento normativo, per garantire che i benefici previsti possano essere effettivamente goduti da tutti gli imprenditori agricoli professionali.
Società Cooperative e di Persone
La società, protagonista del rinnovato modello di sviluppo agricolo delineato dal decreto legislativo n. 99 del 2004, a cui il terzo comma dell’articolo 2 estende il diritto di prelazione, si discostava radicalmente dal paradigma agricolo del 1965 e, per estensione, dall’istituto normativo formulato nell’articolo 8 della legge n. 590 del 1965. Il nono comma dell’articolo 8 stabiliva una norma per l’esercizio congiunto del diritto e per l’incremento oggettivo dell’acquisto con diritto di prelazione nel caso in cui il diritto fosse stato esercitato solamente da alcuni tra i coaffittuari, configurando così una normativa iniziale del diritto di prelazione in contesti societari.
La cooperativa, ente tradizionalmente incluso nella normativa favorevole alla proprietà contadina (articoli 2 e 3, d.lgs. n. 114 del 1948), si è vista riconoscere il diritto di prelazione solo con l’entrata in vigore della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il quinto comma dell’articolo 16 di tale legge estende esplicitamente il diritto di prelazione anche alle cooperative agricole. Nonostante ciò, non hanno trovato ampio riscontro nella prassi giuridica o nell’analisi dottrinale, dato che i casi di esercizio di prelazione o riscatto da parte di cooperative rimangono rari.
Trattando nello specifico le società cooperative possiamo definirle come cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori di terra, enfatizzando perciò la loro composizione soggettiva e sottolineando il requisito dell’efficiente conduzione associata dei terreni e la specificazione, sempre di ordine strutturale, che la conduzione associata dei terreni può essere attuata sia con proprietà cooperativa a conduzione unitaria dei terreni sia con la divisione degli stessi tra i soci.
Nel caso della conduzione divisa la cooperativa è costituita da imprenditori agricoli, individuali o collettivi, che si associano per ottenere beni o servizi, oltre alla disponibilità dei terreni. Di particolare complessità si caratterizza l’affittanza collettiva a tipo diviso qualificata come “cooperativa che, dopo aver preso in affitto un fondo, lo coltivi non direttamente ed unitariamente per mezzo della mano d’opera fornita dai soci, ma procedendo ad una sua lottizzazione fra i soci stessi, ciascuno dei quali lavora il suo appezzamento a proprio rischio e pericolo” derogando al divieto di subaffitto e di subconcessione, in genere, di fondi rustici, formulato dall’art. 21, 1° comma, della legge 11 febbraio 1971, n.11.
In questa tipologia, i fondi della società vengono quindi assegnati ai soci i quali svolgono singolarmente la coltivazione dei medesimi e conservano in proprio il rischio economico, con l’obbligo di versare alla società un canone annuo, il cui importo è di regola stabilito con riferimento al canone di affitto che la cooperativa versa al proprietario, con l’aggiunta dell’incremento delle spese di amministrazione e correlate.
Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria è necessaria l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, in particolare che la cooperativa realizzi una efficiente conduzione associata dei fondi (Cass. 10 novembre 2015, n. 22875).
È invece ovviamente del tutto estranea alla cooperativa la qualificazione di “coltivatore diretto” (Cass. 18 giugno 1996, n. 5577). Nonostante la personalità giuridica della società, non viene eliminata la rilevanza di alcuni requisiti personali dei soci, i quali finiscono per incidere dalle persone fisiche alla persona giuridica, giustificando molto privilegi delle cooperative e ciò soprattutto nel campo della cooperazione agricola.
Per applicare il primo comma dell’articolo 16 della legge n. 817 del 1971, è necessario che la cooperativa di conduzione abbia come scopo statutario principale: la coltivazione di fondi. Questo obiettivo può essere perseguito attraverso una delle due modalità specificate dalla legge (conduzione unitaria o divisa); inoltre, è possibile che la cooperativa adotti un modello di conduzione divisa per alcuni fondi e unita per altri di sua proprietà. Tuttavia, non rientrano in questo ambito le cooperative che svolgono principalmente altre attività e che solo occasionalmente gestiscono terreni a beneficio dei soci. A conferma di ciò, la giurisprudenza ha negato il diritto di prelazione in alcuni casi rari: uno riguardava un caseificio sociale che, pur avendo affittato terreni pascolativi, li offriva ai soci per l’alpeggio; l’altro caso coinvolgeva una cooperativa operante nell’allevamento zootecnico, dimostrando così la necessità di una corrispondenza tipologica chiara tra le attività statutarie della cooperativa e le condizioni previste dall’articolo 16.
Analizzando più nel dettaglio i requisiti che la società cooperativa debba possedere ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione, risulta intanto certo che anche esse dovranno essere titolari di un contratto di affitto di fondo rustico, così come dovranno essere proprietarie del fondo a confine con quello offerto in vendita, si cui devono esserne parimenti coltivatrici. Allo stesso modo dovranno sussistere anche i requisiti oggettivi che la norma esige.
La richiesta in capo ai requisiti soggettivi, al meno in parte, divergono da quelli “classici” previsti per il coltivatore diretto.
È certamente necessario che la società possieda il requisito della coltivazione biennale del fondo, specificando che in caso di conduzione divisa ciò prescinde dalle specificità del socio conduttore. Allo stesso modo risulta applicabile il requisito della mancata vendita di fondi nel biennio precedente (Cass. 21 dicembre 1995, n. 13022).
Dissimilmente, per le società cooperative non sono richiesti i requisiti di cui all’art.31 della legge n. 590/1965 e parimenti va esclusa l’applicabilità del requisito della capacità lavorativa.
Senz’altro va escluso il riferimento al requisito della capacità lavorativa “di partenza ”specifica del solo soggetto persona fisica. Ma incompatibile risulta anche il limite “di arrivo”, quello cioè posto all’estensione della proprietà formabile con l’esercizio della prelazione. Questo perché, mentre per il coltivatore diretto è facilmente quantificabile, diversamente per la cooperativa, ove vige il principio della porta aperta, lo stesso parametro risulta tipicamente variabile, non avendo quindi, il requisito stesso, senso di esistere.
La giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che le società agricole, pur avendo la qualifica di imprenditore agricolo professionale, non possono beneficiare del diritto di prelazione agraria per l’acquisto dei fondi confinanti (Cass. 27 novembre 2023, n. 32917).
Le società di persone rappresentano una forma societaria dove il legame personale tra i soci assume un ruolo fondamentale. La loro struttura è caratterizzata da una forte commistione tra l’elemento individuale e quello collettivo. Tale interazione rispecchia un equilibrio che mette in risalto l’unità del gruppo, senza annullare l’identità dei singoli soci. Questo tipo di società è contraddistinto dalla trasparenza dell’assetto societario, in cui la società, pur essendo un’entità giuridica distinta, non elimina la personalità dei soci.
Anzi, questi ultimi sono integrati nel processo decisionale e operativo dell’impresa, non solo come membri dell’assemblea societaria ma anche come partecipanti attivi nell’attività aziendale.
La contraddittorietà si verifica dunque tra due discipline che, essendo state sempre alternative, ora necessitano di trovare una convivenza tra logica individuale e logica collettiva, contrassegnata dalla trasparenza dell’assetto societario.
L’assetto, infatti, si caratterizza da una struttura societaria che però non va a sopprimere la figura dei soci uti singulus, ma al contrario, enfatizza il ruolo dei soci nella loro duplice qualità di parti del vincolo associativo e di lavoratori nell’impresa.
Nella disciplina dell’art. 8, co. 9°, l. 590/65 la prelazione non veniva considerata come atto del gruppo bensì come atto individuale, trovando conferma anche nell’art. 9 del d.lgs. 228/2001.
Questa logica viene poi completamente ribaltata con l’emanazione del d.lgs. 99/2004, il cui art. 2, co. 3° attribuisce la riferibilità alle società agricole di persone, consentendogli di acquisire autonoma rilevanza.
Tuttavia, l’estensione del diritto di prelazione alle società ha sollevato problematiche relative alla legittimità costituzionale delle scelte operate dalla normativa, rinvenuti in primis negli artt. 44 e 47 co. 2° Cost.
È emersa la necessità di bilanciare gli interessi dei singoli soci con quelli della collettività, assicurando che la prelazione favorisca effettivamente lo sviluppo dell’impresa agricola.
In conformità all’art. 9 del d.lgs. n. 228 del 2001, le società di persone agricole godono di un particolare regime di agevolazioni tributarie e creditizie. Tali benefici sono riconosciuti ai soci che possiedono la qualifica di coltivatori diretti, ovvero coloro che partecipano personalmente alla coltivazione dei fondi. Questa normativa sancisce che almeno la metà dei soci deve essere qualificata come coltivatore diretto affinché la società possa beneficiare delle agevolazioni previste per questo settore, e che tale requisito risulti dall’iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese. Pertanto, i soci delle società di persone agricole, pur operando collettivamente, devono mantenere un ruolo attivo nella gestione agricola, assumendo il titolo di soci d’opera.
La mancata iscrizione comporterebbe in caso di esercizio di riscatto, in capo alla società, l’onere di provare la conoscenza dei fatti da parte degli acquirenti.
Un aspetto rilevante nelle società di persone è la disciplina della prelazione agraria.
Originariamente destinato alle persone fisiche, il diritto di prelazione è stato esteso alle società di persone, creando un quadro normativo complesso.
Tale iscrizione svolge dunque una funzione pubblicitaria.
Altro punto critico è rappresentato dai requisiti soggettivi necessari per l’esercizio del diritto di prelazione. Mentre per le persone fisiche sono previsti requisiti stringenti, come la coltivazione biennale del fondo e l’assenza di vendita di fondi nel biennio precedente, l’applicazione degli stessi alle società di persone richiede una valutazione specifica di compatibilità.
È stato stabilito che le società di persone, devono possedere un contratto di affitto di fondo rustico per esercitare il diritto di prelazione. Inoltre, devono essere effettivamente coltivatrici dei fondi, sia in forma unitaria sia ripartita, per rispondere ai criteri della normativa sulla prelazione agraria.
Le società di persone devono, inoltre, garantire la conformità alle normative sul lavoro agricolo, assicurando che i soci partecipino attivamente alla coltivazione. Questo requisito non solo rafforza la natura agricola della società, ma garantisce anche che le agevolazioni e i diritti acquisiti attraverso il diritto di prelazione siano utilizzati per promuovere l’attività agricola, favorendo la formazione di una proprietà coltivatrice. In questo contesto, il ruolo dei soci è cruciale, poiché la loro partecipazione diretta alla coltivazione è un elemento determinante per il riconoscimento delle agevolazioni.
Un caso particolare che ha destato qualche dubbio riguarda società agricole che coltivano fondi di proprietà di uno o più soci tramite contratto di affitto o comodato. In particolare, in tali situazioni, si ritiene che la società agricola non abbia il diritto di prelazione agraria sul fondo in vendita, poiché non possiede il requisito della proprietà di un fondo confinante. Analogamente, il socio proprietario del fondo confinante, anche se qualificato come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale, non può esercitare il diritto di prelazione agraria, poiché non coltiva direttamente il fondo, configurandosi, così, una situazione particolare in cui né la società agricola né il socio proprietario del fondo confinante possono vantare il diritto di prelazione agraria sul fondo oggetto di vendita.
La Cassazione, attenendosi al consolidato orientamento secondo cui le norme in materia di prelazione agraria debbano essere interpretate in senso restrittivo, si è inoltre espressa nei riguardi dell’esercizio del diritto in questione da parte di uno dei comproprietari del fondo agricolo confinante a quello oggetto di compravendita, che coltivava il fondo confinante mediante una società semplice agricola di cui era socio, stabilendo la mancanza del diritto stesso non configurandosi una coincidenza tra la titolarità del fondo e l’esercizio dell’attività agricola (Cass. 25 marzo 2016, n. 5952).
Il quadro normativo che disciplina le società di persone agricole è dunque articolato e richiede un’attenta applicazione delle disposizioni di legge per garantire che i diritti e le agevolazioni siano correttamente attribuiti e utilizzati. La normativa mira a promuovere lo sviluppo dell’impresa agricola, garantendo che i soci, pur operando all’interno di una struttura collettiva, mantengano la loro individualità e il loro impegno diretto nell’attività agricola. Questo approccio riflette una visione moderna dell’agricoltura, in cui la dimensione collettiva dell’impresa è bilanciata dalla valorizzazione del lavoro individuale dei soci.
Requisiti essenziali
Qualità di Coltivatore Diretto
La qualifica di coltivatore diretto è una delle condizioni sine qua non affinché il diritto di prelazione possa essere riconosciuto al soggetto legittimato.
Il coltivatore diretto è una figura tipica del mondo agricolo italiano. Secondo l’art. 31 della legge 590/65 è colui che direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame.
Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell’uomo.
Ancora una volta il legislatore ha favorito la giurisprudenza, la quale, in relazione alle diverse definizioni di coltivatore diretto, è entrata nel merito delle attività normalmente definite agricole.
A tal proposito è intervenuta la S.C.: “la selvicoltura non può considerarsi attività di coltivazione del fondo qualora non sia complementare ad una attività della coltivazione della terra o comunque aggiuntiva rispetto alla concreta coltivazione di un fondo”(Cass. 17 luglio 1997, n. 658) “e la qualità di coltivatore diretto legittimante alla prelazione e al riscatto agrari, va intesa in senso restrittivo a norma dell’art 31 legge 26 maggi0o 1965, n. 590, e perciò non sussiste in capo a chi si dedica esclusivamente al governo e all’allevamento di bestiame, ma va ravvisata in chi associ tali attività a quella di coltivazione del fondo. Requisito indispensabile è, pertanto, non l’allevamento di bestiame, ma la coltivazione del fondo che può o meno concorrere con l’allevamento, ma non può mai mancare”(Cass. 24 maggio 2002, n. 7635).
Il requisito della capacità lavorativa viene rilevato dal momento in cui il prelazionario può esercitare la prelazione, che corrisponde all’avvenuta conoscenza del preliminare. Il calcolo tiene conto del concreto apporto fornito dal coltivatore diretto e dalla sua famiglia, considerando anche l’impiego dei mezzi meccanici, in relazione ai fondi posseduti dallo stesso.
Da codesta definizione si evince come colui che è insediato sul fondo in base ad un contratto di affitto a coltivatore non diretto non avrà diritto di prelazione, anche se in seguito soddisferà i requisiti per ottenerne il riconoscimento, senza aver completato il periodo minimo di due anni di coltivazione.
Il coltivatore diretto è dunque diverso rispetto all’imprenditore agricolo professionale.
Per ottenere tale qualifica il soggetto deve, quindi, possedere determinati requisiti oggettivi e soggettivi:
– svolgimento dell’attività per un minimo di 104 giorni;
– l’attività agricola deve essere prevalente e continuativa, ovvero non deve avere interruzioni;
– deve dedicarsi direttamente e abitualmente all’attività agricola;
– la forza lavoro impiegata dal coltivatore e dai membri della famiglia non deve essere inferiore a un terzo rispetto all’attività complessiva;
– le mansioni principali del coltivatore devono essere quelle dell’agricoltura e dell’allevamento dal quale vengono ricavati la maggior parte del reddito.
È inoltre opportuno precisare che per quanto riguarda il proprietario confinante la Cassazione ha sottolineato che “una mera attività di taglio dell’erba che spontaneamente cresce sul fondo non integra attività di coltivazione del fondo stesso, in quanto non implica alcuna pur minima attività volta a stimolare la produzione del fondo. Deriva da quanto procede, pertanto, che non compete il diritto di prelazione (e di riscatto) al coltivatore diretto proprietario di un fondo confinante con quello posto in vendita, ove lo stesso si limiti, ogni anno, a falciare sul terreno confinante a quello in vendita, l’erba che su questo cresce spontaneamente (Cass. 16 marzo 2005, n. 5682).
Capacità lavorativa adeguata
L’art. 31 l. 590/65 richiede, per la qualifica di coltivatore diretto, che il coltivatore abbia adeguata forza o capacità lavorativa.
La richiesta è che questa sia pari almeno ad un terzo di quella occorrente per adempiere alle esigenze pretese dal fondo che si tende acquistare in prelazione.
Il relativo accertamento va effettuato non solo in termini di attualità, ma anche di prospettiva futura.
La domanda che ci si pone è in relazione al concetto di fondo, ossia quale superficie considerare nel calcolo. Siccome né la dottrina né la giurisprudenza sono intervenute per dare chiarimenti sul punto sono sorti due indirizzi.
Secondo il primo indirizzo esclusi parrebbero i terreni di proprietà del coltivatore diretto oggetto di rapporti agrari con i terzi, in quanto questi non assorbono energie lavorative almeno fino al momento in cui la conduzione di questi terreni ritorna ad essere del coltivatore diretto che intende esercitare la prelazione.
Questo in considerazione del fatto che è da presumere che il coltivatore preferisca acquistare e dedicarsi al terreno posto in vendita piuttosto che riappropriarsi dei terreni concessi in affitto.
Mentre secondo l’altro orientamento andrebbero considerati tutti i terreni condotti e di proprietà dell’interessato, anche quelli concessi a terzi, in quanto potrebbero in ogni momento rientrare in possesso del proprietario.
Non essendo stata ancora risolta la questione, la prassi adotta la soluzione più pessimistica per permettere una maggiore tutela a colui che vuole far valere il suo diritto di prelazione.
La forza lavoro viene calcolata in giornate lavorative e tiene conto delle colture presenti sul fondo.
In relazione al calcolo sono state predisposte delle tabelle dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura che indicano la forza lavoro necessaria per la conduzione di un ettaro di superficie per ogni singola coltura. Più precisamente l’ispettore dovrà considerare l’area aziendale, ipotizzando anche la necessità di ricorrere a colture intercalari.
Specificatamente, è essenziale valutare attentamente l’utilizzo della forza lavoro in rapporto all’estensione delle singole colture. I criteri utilizzati dovranno poi essere il più puntuali e oggettivi possibile per garantire equità e trasparenza.
Si sottolinea inoltre che la Cassazione ha stabilito come l’età, né lo stato dipensionamento, né di invalidità del coltivatore diretto possano essere considerati ai fini del calcolo della capacità lavorativa. Diversamente verrà preso in considerazione l’apporto di eventuali mezzi meccanici.
Per quanto riguarda il coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, il calcolo della capacità lavorativa non viene eseguito sulla base dei soli terreni che questo possiede al momento dell’esercizio della prelazione, bensì sulla forza lavorativa necessaria per condurre l’impresa diretto coltivatrice che andrà a formarsi con l’aggiunta dei terreni posti in vendita.
In relazione al requisito della professionalità ci si domanda se rientrino nella categoria dei coltivatori diretti anche coloro che svolgono la professione part-time.
A tale proposito la risposta ha avuto esito negativo in quanto, in tema di prelazione agraria, vale ancora la tradizionale nozione di “professionalità” traducibile in “non occasionalità”. Al tempo stesso però, riconosce tale qualifica a colui che invece esercita la professione agricola non in via principale (Cass. 11 giugno 1979, n. 3294).
In particolare, viene valutata la figura del coltivatore per hobby, cioè colui che pur si dedica all’attività agricola stabilmente e con una produzione a scopi commerciali, acquisendo quindi la qualifica di coltivatore diretto, svolgendola però non per mestiere ma solo per diletto.
Una sentenza della Corte di appello di Torino, sez. spec. agr., 20 febbraio 1975, negò legittimità alla distinzione tra coltivazione per hobby e coltivazione per mestiere non trovando alcun riscontro nel nostro ordinamento.
La questione però sembra di particolare importanza nel caso in cui si crei un conflitto tra le due figure di coltivatore, per il quale si ritiene prevalente, per un principio generale di diritto agrario, la posizione del coltivatore professionale.
Per quanto riguarda il nucleo familiare si considera costituito da soggetti legati da vincolo di parentela in senso stretto.
Coltivazione biennale del fondo
Inizialmente il requisito della coltivazione richiedeva un periodo pari a quattro anni che poi è stato ridotto a due in seguito alle riforme operate dall’art 7 della legge n. 817/1971.
L’art. 8 comma primo e dall’art. 31 della Legge n. 590/1965 recita infatti: “in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti…l’affittuario…ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni…”.
La ratio della norma è di garantire che il potenziale acquirente abbia una comprovata esperienza e un impegno continuativo nella gestione del fondo, assicurando così una certa stabilità produttiva e la conservazione del valore agricolo del terreno.
Si impegna, inoltre, a garantire che i coltivatori che hanno investito tempo e risorse nella terra abbiano la possibilità di acquisirla, proteggendoli dall’essere soppiantati da acquirenti esterni, spesso più capitalizzati ma meno interessati alla continuità dell’attività agricola.
Il requisito si presenta anche come indice di pratiche agricole sostenibili, contribuendo alla preservazione del terreno e alla biodiversità.
Nei riguardi della titolarità del diritto, la giurisprudenza ha ribadito che il diritto sorge solo se il coltivatore diretto è insediato sul fondo per mano di un titolo legittimato dalla legge (Cass. 12 febbraio 2002, n. 1971), non considerando il fatto che colui che è insediato sul fondo medesimo abbia coltivato lo stesso in assenza di titoli abilitativi al diritto di prelazione, non potendo, il tempo, essere passibile di conteggio essendo sprovveduto di data certa.
Secondo la dottrina il biennio va calcolato a partire dall’inizio del rapporto contrattuale e non ad annata agraria e, inoltre, nel periodo biennale sono irrilevanti i mutamenti di rapporti intervenuti tra concedente affittuario (Cass. 12 maggio 1986, n. 3132), potendo essere computati anche periodi di lavorazione a titolo diverso da quello contrattuale invocato per l’esercizio della prelazione agraria. Così, ad esempio, il periodo di coltivazione di un fondo in comproprietà può essere cumulato a quello svolto a titolo di affitto dopo la divisione del fondo medesimo (Cass. 26 febbraio 2003, n. 2879). Allo stesso modo si esclude il contratto di comodato e l’insediamento de factu (Cass. 2 aprile 1980, n. 2135).
Esclusi devono ritenersi i contratti di tipo stagionale e quelli di soccida.
Detta norma troppo spesso è stata sfruttata per impedire a coltivatori diretti proprietari di fondi confinanti di accedere al diritto di prelazione in quanto l’esistenza di un contratto di affitto, mezzadria, colonia o compartecipazione esclude di diritto ad altrui soggetto l’esercizio del diritto di prelazione.
La Cassazione ha precisato che il diritto di prelazione del proprietario confinante non può ritenersi escluso qualora non vi sia un insediamento stabile essendo questo il requisito che giustifica la tutela dell’affittuario rispetto all’interesse del proprietario del fondo confinante al conglobamento dei terreni (Cass. 18 giugno 2003, n. 9712).
I contratti che la giurisprudenza considera stabili sono i contratti cessati alle scadenze di cui all’art. 2 della legge 203/82 e tacitamente o esplicitamente rinnovati, sia che essi siano stipulati in deroga o meno all’art. 45 della legge citata e le convenzioni in deroga all’art. 45.
Per quanto riguarda la prelazione del proprietario confinante la cassazione ha sottolineato la necessità che quest’ultimo coltivi effettivamente il fondo confinante con quello posto in vendita (Cass. 16 marzo 2005, n. 5682).
La giurisprudenza è poi intervenuta a proposito del conteggio del periodo di coltivazione biennale chiarendo che nel caso del proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita è assolutamente necessario che costui sia effettivamente proprietario del fondo posto a confine al momento della firma del preliminare di vendita (Cass. 11 ottobre 1985, n. 4945). Allo stesso modo non ha diritto di prelazione colui che ha acquistato il suddetto terreno con patto di riservato dominio, non essendone effettivamente titolare fino al completamento del saldo (Cass. 3 febbraio 1998, n. 1090).
Mancata alienazione dei fondi nel biennio precedente
La mancata alienazione di fondi agricoli nel biennio precedente è un aspetto rilevante nel contesto del diritto agrario, in particolare quando si discute di diritti di prelazione e di normative che riguardano la vendita di terreni agricoli.
Questo requisito condivide, con il precedente, l’obiettivo di garantire una gestione stabile e a lungo termine delle risorse agricole, oltre che un modo per proteggere gli interessi dei coltivatori attivi e degli affittuari.
Per giunta, limitando la frequenza delle alienazioni, si mira a prevenire la speculazione e la frammentazione eccessiva dei terreni agricoli, mantenendo così una certa coerenza e continuità nell’uso agricolo del terreno.
Tuttavia, questo onere può presentare aspetti negativi. Infatti, colui che per esigenze di vario tipo ha venduto un fondo rustico, di imponibile superiore a lire mille, e prima della scadenza dei due anni si sia presentata un’occasione di acquisto di terreni con altri di sua proprietà che gli consentirebbero quindi di creare un corpo unico, sarà invece escluso dalla possibilità di acquisto derivante dall’esercizio della prelazione agraria.
Potrà dunque comunque acquistare i terreni di suo interesse ma, qualora la vendita si stata effettuata a favore di terzi, non potrà usufruire dello strumento del riscatto, ovvero è inutile ai fini della prelazione che il coltivatore diretto coltivi altri fondi non avendo cura di coltivare, o facendo coltivare ad altri, il fondo posto a confine.
È tuttavia prevista una deroga qualora la vendita del/dei fondo/i rustico/i venga adempiuta a favore di Enti preposti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. Questa deroga si applica nel caso di vendite fatte dal prelazionante nei confronti di privati al fine di acquistarne altri, nel rispetto della normativa di cui alle leggi 590/65 e 817/71, mediante mutui agevolati e benefici tributari e richiede il controllo dell’Ispettorato provinciale agrario affinché si possa procedere all’accorpamento in unità ponderali più ampie.
L’intera operazione (cessione, acquisto, accorpamento) deve essere eseguita nel biennio precedente, atteso che la ricomposizione fondiaria possa avvenire anche ad opera di privati nell’ambito delle citate leggi che agevolano.
Escluso risulta inoltre colui i cui fondi sono stati ceduti mediante donazione, mentre rimane titolare del diritto di prelazione colui che ha ceduto il fondo mantenendone l’usufrutto.
Nonostante la legge pare riservare questo requisito al solo conduttore del fondo, la Cassazione si è adoperata per puntualizzare che suddetto requisito vada necessariamente esteso anche al proprietario del fondo confinante mediante una sentenza la quale detta che “non sarebbe giustificato favorire nell’acquisto di fondi altrui che, avendo venduto fondi propri nel biennio precedente, ha mostrato con tale suo comportamento di non avere di mira la coltivazione della terra come fonte principale del proprio reddito”(Cass. 8 novembre 1991, n. 11900).
Onere della prova
Nel contesto del diritto di prelazione agraria, l’onere della prova si riferisce alla responsabilità di dimostrare che sono state soddisfatte tutte le condizioni necessarie affinché il diritto di prelazione possa essere esercitato legalmente. In altre parole, chi intende esercitare il diritto di prelazione deve dimostrare di aver rispettato tutti i requisiti previsti dalla regola generale dell’art. 2697 c.c.
Tale onere deve intendersi non necessario qualora il convenuto, espressamente o implicitamente, abbia ammesso tali requisiti secondo un’impostazione delle sue difese incompatibile con la negoziazione o contestazione degli stessi.
Nelle cause di riscatto agrario opera il principio di non contestazione, per cui l’onere della prova della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge che grava sul retraente, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c. viene meno nell’ipotesi in cui l’esistenza dei predetti requisiti debba ritenersi ammessa, espressamente o implicitamente, dal convenuto, alla stregua di un’impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa (Cass. 9 marzo 2018, n. 5655), per questo motivo l’art. 167 c.p.c. prevede che il giudice debba astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente (Cass. 9 marzo 2012, n. 3727; 17 marzo 2015, n. 21075).
Per quel che riguarda la prova di effettivo esercizio dell’attività di coltivazione con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia, si prevede che tale prova debba essere fornita in concreto (Cass. 10 aprile 2003, n. 5673; 28 gennaio 2004, n. 1562; 27 gennaio 2010, n. 21621), infatti ciò che rileva, ai fini della qualifica di coltivatore diretto, non è il dato formale dell’iscrizione in elenchi o altre certificazioni amministrative (Cass. 22 aprile 2013, n. 9737).
L’onere può essere richiesto al proprietario del fondo che deve dimostrare di aver rispettato le procedure legali nell’offrire la vendita al conduttore, inclusa la corretta notifica della vendita e le condizioni offerte; e al conduttore che deve provare di aver rispettato i requisiti per esercitare la prelazione, come la continuità della coltivazione, la mancata vendita e la capacità lavorativa e ovviamente la prontezza a rispondere all’offerta di vendita nei termini richiesti dalla legge.
L’onere della prova nel diritto di prelazione agraria è cruciale per assicurare che il processo sia equo e trasparente per tutte le parti coinvolte. Ogni parte deve essere pronta a fornire evidenze concrete per supportare la propria posizione, garantendo così che il diritto di prelazione sia esercitato in maniera giusta e conforme alla legge. Questo meccanismo giuridico aiuta a proteggere gli interessi dei coltivatori attivi e a promuovere la stabilità nelle comunità agricole.
